Abitazioni convenzionate

Alloggi convenzionati

(Vincolo art. 79 LP Nr. 13/1997)


Sui siti web dell'Agenzia di Vigilanza sull’Edilizia, Ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano (https://vigilanza-edilizia.provincia.bz.it/default.asp) e del Comune/Ufficio tecnico (https://www.laval.it/it/Ufficio_Tecnico) è possibile trovare informazioni sui requisiti per l'occupazione di un'abitazione convenzionata e sui principali obblighi da rispettare.
È anche disponibile un volantino informativo sia in forma digitale che cartacea presso gli uffici comunali - DEF.nach_LG_9.2023_Info_flyer_AWA_ITA.pdf scaricare (0.14 MB)

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Agenzia di Vigilanza sull’Edilizia:
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1 - 39100 Bolzano
Tel. +39 0471 418490
E-Mail: awa.ave@provinz.bz.it
PEC: awa.ave@pec.prov.bz.it

Requisiti per l‘occupazione

•    residenza anagrafica in Provincia al momento del rilascio della concessione edilizia
o
•    residenza anagrafica/posto di lavoro da almeno cinque anni in Provincia
o
•    contratto di lavoro nel territorio provinciale
o
•    residenza anagrafica in Provincia per almeno cinque anni prima dell'emigrazione
e
•    nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero deve essere titolare del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione

Principali obblighi

•    l’abitazione convenzionata deve essere occupata entro un anno dal rilascio della licenza d‘uso/agibilità e tutta la famiglia deve entro il medesimo termine trasferirvi la residenza anagrafica

•    se l’abitazione non é occupata entro un anno dal rilascio della licenza d‘uso/agibilità, occorre comunicarlo al Comune e all’Istituto per l’edilizia sociale - IPES entro 30 giorni

•    se l‘abitazione dovesse rendersi libera, occorre comunicarlo al Comune entro 30 giorni; l’alloggio deve essere rioccupato entro sei mesi da persone aventi diritto

•    se l‘abitazione non viene rioccupata entro sei mesi, occorre comunicarlo al Comune e all’Istituto per l’edilizia sociale IPES entro 30 giorni

•    nei primi venti anni il canone di locazione non può superare il canone provinciale

Sanzioni amministrative

  •  se la comunicazione al Comune e all‘IPES non avviene o non avviene entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dei termini per l‘occupazione/rioccupazione (1 anno o 6 mesi), si applica una sanzione pecuniaria pari a 500,00 €
  • se la comunicazione al Comune che l‘abitazione si è resa libera non avviene o avviene in ritardo, si applica una sanzione pecuniaria pari a 500,00 €
  • se l‘abitazione convenzionata è occupata da persone NON aventi diritto, per la durata dell‘illegittima occupazione si applica una sanzione pecuniaria pari a 2,5 l‘ammontare del canone di locazione provinciale

    I testi hanno esclusivamente scopo informativo e non hanno carattere ufficiale né esaustivo. Si rinvia all’art. 79 LP 13/1997, vigente in data 30 giugno 2020, alla LP 9/2018 ed agli atti unilaterali d’obbligo.

Esplorare le voci

Accordo tra enti

Documenti, i quali consentono di instaurare un rapporto di collaborazione tra enti, come convenzioni,...

Atto normativo

Atti normativi quali per esempio leggi , decreti, regolamenti, ecc.

Documento (tecnico) di supporto

Documenti, quali slide, rapporti tecnici, linee guida,  pubblicazioni generiche, ecc.

Documento attività politica

Documenti, quali ordine del giorno, interpellanze, mozioni, ecc.

Documento di programmazione e rendicontazione

Documenti, quali bilanci, programma dei lavori pubblici, ecc.

Documento funzionamento interno

Documenti, relativi al mero funzionamento interno dell'ente, quali il regolamento di gestione degli uffici,...

Istanza

Richieste scritte fatte pervenire a una pubblica amministrazione da un privato, che portano ad avviare...

Modulistica

Moduli degli uffici della pubblica amministrazione. Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento...